Codice Deontologico
PREMESSA
L’Istituto di Bioenergia è un centro di ricerca, di studio, di formazione e di informazione sulla Bioenergia, Pranoterapia, Pranopratica e Discipline affini.
Si pone in un contesto di supporto e di integrazione alla Medicina Ufficiale nell’interesse, nella tutela, nel benessere e nella salvaguardia dell’essere umano.
Infatti, le varie specializzazioni delle DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI tendono ad integrarsi nella teoria e nella pratica della medicina ufficiale -e viceversa- in quanto, solo se strettamente unite e collegate, esse potranno veramente conseguire la meta fondamentale di salvaguardare globalmente e con minimo danno possibile l’Uomo, di preservarne lo stato di salute e di benessere.
L’Istituto di Bioenergia, si dà e riconosce il seguente Codice Deontologico al quale dovrà attenersi strettamente ogni collaboratore e in special modo l’OPERATORE di Bioenergia.
Art.1 L’Operatore dell’’Istituto di Bioenergia è una persona che, dotata di particolari e specifiche attitudini bio-energetiche naturali, e sulla base di un’articolata conoscenza, derivata da studio specifico, delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell’organismo, pratica la disciplina della Bio-pranoterapia e della Prano-pratica con lo scopo primario di favorire la salute ed il benessere della persona operando per sorreggere, soccorrere ed aiutare la piena e consapevole assunzione, da parte della stessa, di maggiori responsabilità in relazione allo stile di vita, di maggiori consapevolezze dei propri comportamenti, di migliori stimoli delle risorse vitali.
L’Operatore dell’’Istituto di Bioenergia può operare anche in forma preventiva e naturale per il mantenimento ed il ristabilimento del benessere della persona che a lui si affida, indirizzandola verso modi e stili di vita che tendono all’equilibrio armonico di tutte le funzioni psico-fisiche-energetiche.
Art.2 L’ Operatore dell’’Istituto di Bioenergia contribuisce allo sviluppo culturale e civile delle persone, alla diffusione della solidarietà nei rapporti umani, alla pace, all’integrazione dei popoli e delle razze, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili e religiose individuali e collettive, alla promozione di attività specifiche con finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, indirizzate al benessere, al ripristino ed al mantenimento della salute psico-fisica, alla formazione ed alla crescita etico-professionale, umana e sociale della persona.
Art.3 L’Operatore dell’’Istituto di Bioenergia deve ricordare che l’assistito è suo fratello verso il quale deve il rispetto e soprattutto amore.
L’Operatore deve ricordare che questo concetto dell’amore è sancito da tutte le religioni del mondo e deve ricordare che in sua assenza egli tenderà a non entrare nella dimensione dell’emissione pranica, condizione necessaria per poter operare, fra l’altro, del fenomeno delle “mani calde”.
Art. 4 L’attività dell’Operatore deve essere soltanto di sussidio integrativo dell’opera del medico. L’ Operatore dovrà pertanto cercare di farsi affiancare o di affiancare il medico di fiducia dell’assistito, rendendo possibile ogni collaborazione con lo stesso.
Inoltre non potrà mai contrastare l’opera del medico né le sue cure e prescrizioni: l’azione dell’Operatore non è, quindi, atto medico, e si differenzia da questo in quanto l’operatore di Bioenergia o Pranopratico non deve effettuare diagnosi e non deve prescrivere né consigliare farmaci di alcun tipo.
Art.5 La corretta prassi della Bioenergia, Bio-pranoterapia e della Prano-pratica consiste nell’operare esclusivamente per mezzo dell’apposizione delle mani, sia a breve distanza dal corpo, sia a contatto superficiale, su specifiche zone e con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute della persona, senza visitare o far spogliare l’assistito.
Art.6 Ogni Operatore dell’’Istituto di Bioenergia è tenuto ad osservare il più assoluto segreto e discrezione nei confronti dell’assistito e dovrà considerare la diagnosi espressa dal medico per mettere in atto, in funzione integrativa, l’idonea pratica pranica, e bio-naturale.
Terrà informato il medico curante.
Art. 7 L’assistito dovrà essere informato dei tempi e dei metodi che saranno utilizzati per tentare di raggiungere, stabilizzare, mantenere e rafforzare lo stato di salute della sua persona. L’ Operatore farà inoltre sottoscrivere all’assistito una dichiarazione in cui si attesta la libera volontà dello stesso a sottoporsi alle applicazioni bioenergetiche. L’Operatore deve inoltre operare sempre –nei confronti degli assistiti- senza presunzione e senza atteggiamenti ingannevoli.
Art.8 L’Operatore non può e non deve tentare altre vie eccetto quelle della Bioenergia, Bio-pranoterapia, della Prano-pratica e quelle proprie delle Discipline Bio Naturali espressamene studiate per ottenere il massimo effetto sull’assistito nel minimo tempo possibile, variabile di caso in caso in riferimento al particolare stato bioenergetico del singolo individuo. Inoltre non crea aspettative ingiustificate nell’assistito.
Art. 9 L’Operatore terrà un eventuale archivio aggiornato delle cartelle –fatta salva le normativa sulla privacy- con i dati anagrafici dell’assistito, i risultati degli esami, le diagnosi dei medici, gli interventi da lui fatti, oltre che ogni eventuale altro intervento, nell’ambito delle Discipline del bio-naturale, messo in atto.
Art. 10 Poiché l’Operatore necessita di concentrazione nell’espletamento dei suoi interventi si consiglia di non far assistere alle sedute altre persone, ad eccezione che l’assistito sia un minore o un soggetto che necessiti di costante assistenza, ovvero in altre situazioni delicate.
Art.11 L’ Operatore deve sottoporsi – all’atto dell’iscrizione- ad un accertamento di spettrografia energetica tramite apposita apparecchiatura del Comitato Etico Scientifico per la rilevazione del suo stato di salute e della sua buona funzionalità energetica.
Art. 12 L’Operatore per seguire l’evoluzione delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali Integrative dovrà seguire obbligatoriamente –oltre i corsi di formazione- i corsi d’aggiornamento, i seminari, i percorsi di apprendistato e quant’altro potrà contribuire alla preparazione ed al perfezionamento delle sue conoscenze.
Art.13 L’ Operatore di Bioenergia deve fare in modo di non essere considerato un “diverso”, bensì un soggetto normale che ha però sviluppato (con tecniche particolari) doti già presenti in tutti gli uomini. L’Operatore dell’Istituto di Bioenergia deve dunque favorire l’integrazione e la collaborazione con la classe medica e gli altri studiosi nei confronti delle capacità umane di tipo biopranico o bioenergetico riducendo il più possibile la diffidenza verso tali trattamenti.
Art. 14 L’ Operatore deve sempre adottare un approccio Etico all’applicazione dei trattamenti di BioEnergia, Pranoterapia, Pranopratica, con l’onestà, rinunziando ai facili guadagni a spese del sofferente. Quest’ intento è lo scopo fondamentale dell’Associazione e dei suoi Associati.
Art. 15 Ogni Operatore riferirà al Comitato Etico Scientifico, sulla base della propria esperienza, in quale situazione bio-energetica ottiene i migliori risultati al fine della prosecuzione della ricerca e dello studio sulla Bioenergia, che è essenziale elemento di prova scientifica di attitudini e capacità biopraniche, unitamente anche ad altre metodologie di rilevamento del potenziale bioenergetico.
Art.16 Ogni Operatore, all’atto dell’iscrizione dichiara e sottoscrive l’impegno di attenersi e di rispettare le norme dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento, e tutte le deliberazioni degli Organi Sociali.
Art.17 Ogni Operatore è responsabile del proprio operato.